Art. 10.
(Copia di atti.)

      1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.
      2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.